sabato 27 ottobre 2012

Legge di stabilità 2013

Siccome ho notato, chiacchierando qua e là, una profonda e ignobile ignoranza della Legge da parte di molti colleghi (anche pensionati - per quanto si tratti di un unico caso, e anche tendenzialmente irrecuperabile), in primis per loro mi son deciso a postare qui il testo della parte che ci riguarda direttamente. Perché prima di parlare (e straparlare), è sempre bene conoscere il testo.
LEGGE DI STABILITA' 2013 - Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nela riunione del 9 ottobre 2012. (NB: l'errore sulla preposizione articolata è del sito del Ministero. Non l'ho corretto a bella posta).

ART. 3, comma 42. A decorrere dal 1 settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.
comma 43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

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